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La De.c.o.
F.A.Q. - Frequently Asked Questions
Le domande più frequenti sulla Deco
1) Si scrive De.c.o., De.co., oppure "Deco" ?
Per abbreviare si scrive e si dice "Dèco" intendendo le "denominazioni comunali" in genere.
In realtà, non è solo una "questione di puntini": la differenza sta nell'utilizzo del termine da parte delle diverse scuole di pensiero odierne le quali distinguono tra De.c.o. (Denominazione Comunale di Origine) e De.co. (Denominazione Comunale). Il noto e compianto enogastronomo e giornalista Luigi Veronelli (1926-2004), inventore del termine e della "filosofia Deco", alla fine delgi anni '90 parlava semplicemente di "Denominazioni comunali". Successivamente l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), nel 2000, lanciò il progetto-proposta di legge di iniziativa popolare sulle De.c.o. (Denominazioni Comunali di Origine) con tanto di marchio di riconoscimento, diffusosi poi in tutta Italia ed ancora oggi presente ed utilizzato.
2) Che differenza c'è tra "De.c.o". e "De.co." ?
La differenza è solo formale e non sostanziale, nel senso che sta nell'utilizzo del termine da parte delle diverse scuole di pensiero odierne le quali distinguono, in maniera sottile, tra De.c.o. (Denominazione Comunale di Origine) e De.co. (Denominazione Comunale).
I sostenitori della "De.c.o." fanno riferimento ed evidenziano l'importanza rivestita proprio dall'"origine del prodotto", ovvero dal territorio comunale di riferimento. I sostenitori della "De.co." invece si ispirano invece alla definizione originaria di Veronelli ed al contempo temono che la parola "origine" possa porsi in contrasto con la normativa vigente riguardante la Denominazione di origine (DOP e DOC) e l'Indicazione Geografica (IGP e IGT); il progetto dell'ANCI sulle De.c.o. (Denominazioni Comunali di Origine) fu abbandonato probabilmente proprio per le "incomprensioni" e divergenze con il Ministero competente dell'epoca circa presunte incompatibilità della proposta di legge (ma soprattutto delle delibere e regolamenti vari approvati dai comuni interessati), rispetto alla normativa inerente i marchi di qualità e tipicità: "DOP", "IGP", "STG", "DOC", "IGT".
All'epoca probabilmente, non si tenne conto che sarebbe bastato, come oggi invece viene fatto da chi, tecnicamente e professionalmente opera in ambito "De.c.o.", semplicemente non definire (in seno a regolamenti comunali e disciplinari specifici collegati alle delibere comunali) i prodotti Deco come "tipici", "tradizionali" o "di qualità" così come sarebbe bastato non parlare di "garanzia" e "certificazione" oppure di "migliore qualità del prodotto dovuta alla sua origine". E' bene infatti parlare semplicemente di prodotti "caratteristici" o "locali" i quali hanno "origine in un determinato territorio" e dal quale "non dipendono le loro caratteristiche particolari ovvero le loro peculiarità organolettiche o qualitative"; aspetti squisitamente tecnici che avrebbero probabilmente contribuito a risolvere il problema a monte. Nella realtà sappiamo essere vero proprio il contrario, nel senso che tali prodotti sono effettivamente "tipici", "tradizionali" ed "identitari": ma purtroppo non dal punto di vista normativo; si tratta infatti di prodotti agroalimentari ed artigianali spesso "esclusivi", in quanto emblematici e rappresentativi, di territori, storia, saperi e tradizioni. Infine, a scanso di equivoci, sarebbe bene attribuire con chiarezza al "marchio De.C.o." che si vuole utilizzare, la valenza di "private label" e "marchio collettivo" cioè di marchio di proprietà del Comune e ad uso delle aziende interessate (e mai valenza di "marchio di qualità o di garanzia"). Infine, non è il caso di parlare, come invece erroneamente spesso avviene, di "certificazione" ma eventualmente di "attestazione" e "verifica" della Denominazione Comunale di Origine ovvero di attestazione dell'origine del prodotti, quindi del loro "censimento" e del relativo registro dei produttori; ciò in quanto, di fatto, il Comune (e di riflesso il sindaco) non è un ente di "certificazione" ! Un ente di certificazione (come tanti esistenti in Italia) può però validare o certificare i disciplinari tecnici o i regolamenti specifici su ogni singola De.c.o.
Le nuove norme sull'etichettatura dei prodotti ed i nuovi orientamenti comunitari "Europa 2020" inerenti alla "Politica Agricola Comunitaria 2014-2020", puntano fortunatamente sempre più a conferire maggiore valore e legittimità all' "origine dichiarata" e soprattuto ai marchi, disciplinari e certificazioni volontari come potrebbero (e potranno) esserlo le De.C.O. a tutti gli effetti.
3) Esiste una legge o una norma vigente che definisce la Deco ?
No, essendo la Deco di fatto un "percorso" ed uno strumento di sviluppo, un mezzo per il "censimento" delle identità produttive di un territorio comunale, nonchè in ultima analisi un "marchio di riconoscimento e di riconoscibilità" di tipo privatistico a supporto del marketing territoriale e della promozione dei prodotti e del territorio da cui provengono. Esistono però diverse norme e leggi che supportano a diversi livelli la Denominazione Comunale di Origine e che hanno consentito di dimostrare dal 2000 in poi a giuristi vari (come Giuseppe Guarino ed altri) ma soprattutto a Veronelli ed ai suoi "eredi della Deco" (Roberto De Donno, Paolo Massobrio, Gian Arturo Rota, Riccardo Lagorio) la legittimità della Deco stessa e dell'opera dei Comuni attivi in tal senso;
- La L. 8 giugno 1990 n. 142 (e successiva legge del 3 agosto 199 n. 265) che consente ai comuni la facoltà di disciplinare nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, la materia della valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali che risultano presenti nelle realtà territoriali;
- Sulla scorta delle sentenze della Corte di Giustizia europea del 1991, del 1992 e del 1998 (rispettivamente denominate "Torrone di Alicante", "Exportur" e "Birra Warsteiner") un prodotto Deco può essere inteso anche quale prodotto a marchio ad "indicazione di origine geografica semplice" da tutelare (senza implicazioni di rapporti tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica) e quale prodotto da censire opportunamente e salvaguardare dall'eventuale estinzione in quanto ad alta valenza di biodiversità;
- Il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (artt. 3 e 13) e la LEGGE COSTITUZIONALE n. 3 del 18 ottobre 2001, che consentono ai Comuni di tutelare e garantire i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto rappresentative di un rilevante patrimonio culturale;
- Il D. Lgs. 228/01 (Legge di orientamento in agricoltura) in merito alla tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, per cui il Comune è tenuto a tutelare e a garantire il sostegno al patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione;
- La L.R. 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria) per la quale il Comune nell'ambito del proprio PSC è tenuto o a valorizzare le produzioni agroforestali e a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio nel rispetto delle specifiche vocazioni produttive, ovvero a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili;
- La L.R. 14 agosto 2008, n. 29 e s.m.i. (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali anche a chilometri zero) per la quale la Regione Calabria promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali e i prodotti agricoli a chilometri zero favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende ubicate nel territorio regionale, assicura un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti;
- Varie leggi regionali volte alla valorizzazione delle produzioni locali e caratteristiche (a volte intese quali "tipiche", oppure "di nicchia" o "di eccellenza"), alla valorizzazione della filiera corta e a chilometro zero, all'incremento del consumo di prodotti regionali da parte di strutture collettive di ristorazione pubbliche e private, alla tutela del territorio rurale agricolo vocato, alla tutela e valorizzazione del territorio di origine dei prodotti dal punto di vista anche ambientale. Quest'ultimo è il caso dei prodotti a marchio DOAG (Denominazione di Origine Ambientale Garantita) recentemente introdotto dalla Regione Campania. Interessante, da tale punto di vista è anche il recente marchio collettivo "Birragricolaitaliana" con registrazione comunitaria (AN 2011 C/135 2 del 22/04/2011) quale "marchio collettivo di origine e qualità".
- La recente Comunicazione della Commissione UE denominata "Pacchetto qualità" (GUCE 2010/C 341 del 16 dicembre 2010) inerente alle nuove disposizioni relativamente ai sistemi di certificazione ed alle indicazioni facoltative e di etichettatura che conferiscono valore aggiunto alle proprietà dei prodotti agricoli ed alla loro commercializzazione;
- Gli obiettivi della recente Legge 18 gennaio 2011 su "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" (ex ddl 2260/2010) che prevede, tra l'altro, per i prodotti non trasformati l'indicazione del luogo d'origine ovvero il Paese di produzione e per i prodotti trasformati l'obbligo di indicare il luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.
- Il REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (ETICHETTATURA)
4) Un prodotto Deco è un "prodotto tipico" ?
Assolutamente NO: per legge i prodotti tipici e di qualità sono solo quelli a marchio DOP ed IGP regolamentati dal Reg. Ce 510/06 e a marchio STG regolamentato dal Reg. 509/06. Per quanto riguarda i vini si parla invece di DOCG, DOC ed IGT e col nuovo regolamento anche di vini DOP ed IGP.
E' bene non sbagliare nelle definizioni o nelle etichette per non incorrere in sanzioni, nonostante i prodotti Deco nella realtà (ma non dal punto di vista normativo) siano veri esempi della tipicità agroalimentare.
5) Un prodotto Deco può diventare prodotto tipico ?
Certo, anzi molto spesso il "percorso Deco" è il precursore delle fasi necessarie al riconoscimento di tipicità poichè la Deco abitua i produttori al rispetto di regole ed eventualmente di disciplianari volontari e stimola la cooperazione oltrere che il legame tra produttori ed istituzioni. Vi sono diversi esempi in tal senso come il Cioccolato di Modica (in fase di riconoscimento IGP). Così come possono coesistere le due "identità": il carciofo di Ladispoli è Deco, ma contemporaneamente può far parte di quelle produzioni territoriali che possono fregiarsi della denominazione IGP ("Carciofo romanesco del Lazio" IGP).
6) Tutti i prodotti possono essere a Denominazione Comunale di Origine ?
In genere lo sono i prodotti ortofrutticoli, agroalimentari, dolciari, gastronomici in genere ed artigianali: non è assolutamente consigliabile l'approccio Deco per prodotti come il vino e l'olio, la cui normativa di riferimento è specifica, stringente e già di per sè ne valorizza l'origine. Trattasi di prodotti che possono cioè fregiarsi di un marchio e da questo, unitamente ad azioni di promozione e di marketing mirate, possono ottenere un risultato a livello commerciale e creare nuova economia ed indotto turistico (in quanto fattori di attrazione), ovvero reale valorizzazione del territorio.
Per alcuni invece, la Deco può essere anche una tradizione, una festa, una processione, un evento, un "elemento immateriale culturale". Per altri ancora la Deco dovrebbe essere solo una "filosofia", un'idea che non può tradursi in un marchio commerciale. Di fatto, ad oggi, le produzioni De.C.O. risultano centinaia a livello di mere "delibere comunali" e di pregevoli idee di valorizzazione teorica; così come risultano poche decine quelle davvero "esistenti" e commercializzate in quanto tali, da acquistare e gustare in tutto ciò che rappresentano e racchiudono: saperi e sapori... originali.